A decorrere dal 1 gennaio 2015 è stato introdotto un nuovo regime fiscale agevolato denominato Regime Forfetario riservato alle persone fisiche esercenti attività di impresa o di lavoro autonomo che rispettano determinati requisiti.
Con l’entrata in vigore del regime agevolato, vengono abrogati a decorrere dal 2015 tutti i regimi agevolati precedentemente esistenti, in particolare:
• Il regime delle nuove iniziative produttive (art. 13 della L. 388/2000)
• Il regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità, detto regime dei nuovi minimi (art. 27 co. 1 e 2 del D.L. n. 98/2011)
• Il regime agevolato per gli ex minimi (art. 27 co. 3 del D.L. n. 98/2011)
La norma ha naturalmente introdotto alcuni requisiti di accesso che vanno verificati nell’anno precedente a quello di entrata in vigore del regime agevolato (quindi per chi intende usufruirne dal 2016 i requisiti vanno verificati sui dati del 2015), per chi comincia l’attività nel 2016 l’accesso al regime va effettuato presumendo il possesso dei requisiti di legge.
REQUISITI OGGETTIVI DI ACCESSO:
Il limite dei ricavi e compensi oscilla trai 25000 e i 50000 euro a seconda dell’attività esercitata.
Le spese per lavoratori dipendente e assimilati non devono essere superiori a 5000 euro lordi.
I beni strumentali devono avere un costo complessivo non superiore a € 20000
I redditi di lavoro dipendente e assimilato non deve eccedere € 30000.
Tali requisiti dovranno essere verificati, per chi è già in attività, sui dati dell’anno precedente, per chi intende avviare una nuova attività si fa riferimento a dati presunti.
CALCOLO DEL REDDITO:
Per calcolare il reddito imponibile sul quale andranno calcolate le imposte dirette, andrà applicato ai ricavi un coefficiente di redditività, differenziato in base al codice ATECO che contraddistingue l’attività esercitata. Dato così il reddito imponibile, si detraggono da questo i contributi previdenziali versati in base alla legge.
Sul reddito così determinato in modo forfettario si applica l’imposta sostitutiva pari al 15%, che sostituisce l’Irpef e le relative addizionali, nonché l’Irap.
L’imposta sostitutiva andrà versata tramite modello F24 nei termini previsti per il versamento dell’acconto/saldo Irpef utilizzando i seguenti codici tributo:
• 1790 per la prima rata di acconto
• 1791 per la seconda o unica rata di acconto
• 1792 per il saldo
Per le cosiddette start-up è stato previsto un ulteriore incentivo, la riduzione cioè dell’aliquota al 5% per i primi 5 anni di attività; tale riduzione si applica a partire dal 2016. Chi invece ha iniziato l’attività nel 2015 potrà applicare l’aliquota ridotta nelle ultime quattro annualità (dal 2016 al 2019).
E’ doveroso sottolineare che il legislatore aveva inizialmente previsto per questi ultimi la riduzione di 1/3 della base imponibile per i primi 3 anni a patto che siano stati rispettati determinati requisiti:
• Il contribuente non ha esercitato nei 3 anni precedenti, una attività di impresa/lavoro autonomo
• L’attività non costituisce mera prosecuzione di attività precedente
• Se l’attività è la prosecuzione dell’attività svolta da altri, l’ammontare dei ricavi del periodo precedente non deve superare il limite dei ricavi previsto per il regime forfetario.
Vediamo adesso le semplificazioni riguardo all’Iva. I soggetti che adottano il regime forfetario sono esonerati dal versamento dell’Iva, d’altro canto non hanno diritto alla relativa detrazione. Le fatture emesse non devono quindi recare l’addebito dell’Iva.
I soggetti forfettari sono anche esonerati dall’obbligo:
• Della registrazione degli acquisti
• Della registrazione delle fatture emesse/corrispettivi
• Della tenuta e conservazione dei Registri e dei documenti, ad eccezione per le fatture di acquisto e le bollette doganali
• Della dichiarazione e comunicazione annuale Iva
• Della comunicazione delle operazioni rilevanti Iva (spesometro)
• Della comunicazione black list.
Devono invece:
• numerare e conservare le fatture di acquisto e le bollette doganali
• certificare e conservare corrispettivi
• integrare la fattura ricevuta con aliquota e Iva, per le operazioni di cui risultino debitori di imposta (reverse charge) e versare la relativa imposta entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione
Per quanto riguarda invece le imposte sui redditi:
• sono esclusi dall’applicazione degli studi di settore e dei parametri
• sono esonerati dagli obblighi di registrazione e tenuta delle scritture contabili
• non devono operare in qualità di sostituti di imposta le ritenute alla fonte
• non sono soggetti a ritenute alla fonte sui ricavi/compensi conseguiti, rilasciando a tal fine apposita dichiarazione che può essere inserita anche in fattura
• determinano il reddito di impresa o di lavoro autonomo in maniera semplificata applicando ai ricavi/compensi conseguiti un coefficiente di redditività e scomputando da tale ammontare i contributi previdenziali obbligatori versati
• sono obbligati alla conservazione dei documenti ricevuti ed emessi, e a presentare la dichiarazione dei redditi
• i soggetti che hanno applicato il regime forfetario nel 2015 devono indicare alcune informazioni relative all’attività svolta nell’apposito prospetto del quadro RS del Modello Unico 2016 denominato “Regime forfetario per gli esercenti attività di impresa, arti e professioni – Obblighi informativi”